Le novità introdotte riguardano le modalità dell'informazione, i rapporti con la stampa e con il Consiglio dell'Ordine, gli accordi sulla definizione del compenso.
Le pene disciplinari a carico degli avvocati e dei procuratori che non si attengano al Codice Deontologico Forense sono espressamente elencate e motivate dagli Artt. 40 e 41 Titolo IV del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 (c.d. Legge Professionale Forense)
Art.40. Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5)la radiazione dall'albo.
Art.41. La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense (43/d).
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IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007 e il 12 giugno 2008)
PREAMBOLO (Omissis)
TITOLO I – I PRINCIPI GENERALI
1.- 16. (Omissis)
ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
[II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
III - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.]
II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis. - Modalità dell'informazione.
L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
• la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
• il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
• la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;
• il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
• i titoli accademici;
• i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
• l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
• i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
• le lingue conosciute;
• il logo dello studio;
• gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
• l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
• i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
• le lingue conosciute;
• il logo dello studio;
• gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
ART. 18. - Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela
È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III – E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV – E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
21.(Omissis)
TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
22.-34. (Omissis)
TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
35.-47. (Omissis)
TITOLO IV - RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48.-59. (Omissis)
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
60. (Omissis)